
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
ALLEGATO
C
CAPITOLO I
PERSONALE
EDUCATIVO |
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione |
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3 |
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Art. 2 - Requisiti professionali |
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3 |
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Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione |
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3 |
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Art. 4 - Determinazione del compenso |
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3 |
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Art.
5 - Individuazione dei contraenti |
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3 |
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Art. 6 - Stipula del contratto |
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3 |
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Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto |
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4 |
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Art. 8 – Programmazione delle attività
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4 |
CAPITOLO II
ALUNNI |
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5 |
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Art. 9 – Organizzazione degli alunni |
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5 |
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Art. 10 – Norme di comportamento |
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CAPITOLO III
FAMIGLIE |
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6 |
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Art.
11 – Fruitori del servizio di pre/post scuola |
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6 |
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Art.
12 – Contratto scuola/famiglia |
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6 |
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Art.
13 – Termini di iscrizione |
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6 |
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Art.
14 – Orario del servizio |
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6 |
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Art.
15 – Risoluzione del contratto |
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6 |
Art.1
- Finalità e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento disciplina, le modalità ed i criteri per il
conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività di pre e post
scuola, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire
a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.
Art.
2 - Requisiti professionali
1.
Per l’espletamento del servizio scolastico pre/post scuola, per il quale si
rende necessario il ricorso alla
collaborazione di personale esterno, con il conferimento di contratto di
prestazione d’opera, il collegio docenti stabilisce i requisiti minimi, in
termini di titoli professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel
campo che il personale stesso deve possedere per accedere al tale attività.
2.
I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione
all'albo ufficiale della scuola e sul
proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
Art.
3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1.
All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base delle esigenze
espresse dall’utenza, relativamente al servizio in oggetto, individua il
personale educativo nelle unità necessarie per far fronte al servizio.
Successivamente ne dà informazione con uno
o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e
sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più
opportuna.
2.
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle
domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre. Nel
contratto deve essere specificato:
Ø
l'oggetto della prestazione;
Ø
la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della
prestazione;
Ø
il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4.
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal
Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini
dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Art.4
- Determinazione del compenso
1.
I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui
al presente regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio
d'istituto.
2.
Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il
corrispettivo di riferimento per il contratto conferito.
1.
I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico
mediante valutazione comparativa.
2.
La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum complessivo del
candidato.
3.
Per la valutazione comparativa dei candidati, il Dirigente scolastico farà
riferimento almeno ai seguenti criteri:
Ø
livello di qualificazione professionale dei candidati;
Ø
eventuali precedenti esperienze didattiche.
4.
Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può
nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti
di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i
contratti.
5.
Al termine delle indicate operazioni sarà stilata apposita graduatoria
Art.6
- Stipula del contratto
1.
Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede,
con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il
presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto,
alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2.
Nel contratto devono essere specificati:
Ø
l'oggetto della prestazione;
Ø
i termini di inizio e conclusione della prestazione;
Ø
il corrispettivo della prestazione;
Ø
le modalità di pagamento del corrispettivo;
Ø
le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi
dell'art.1456 del C.C.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
5.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore
all'anno scolastico e sono rinnovabili.
6.
Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7.
E' istituito presso la segretaria della scuola un registro per la firma di
presenza giornaliera.
Art.
7 - Impedimenti alla stipula del contratto
1.
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi
dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto
per le prestazioni e le attività:
Ø
che non possono essere assegnate al personale dipendente per
inesistenza di specifiche competenze professionali;
Ø
che non possono essere espletate dal personale dipendente per
indisponibilità o coincidenza di
altri impegni di lavoro;
Ø
di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica
professionalità esterna.
Art.
8 – Programmazione delle attività
1.
Il personale educativo cui viene conferito l’incarico provvederà a presentare
all’inizio dell’anno scolastico una programmazione delle attività,
richiedendo alla scuola il materiale necessario ed eventualmente
l’autorizzazione all’utilizzo della palestra e del cortile interno alla
scuola.
Art. 9 – Organizzazione
degli alunni
1.
Gli alunni saranno suddivisi in gruppi di massimo 20 unità omogenei per età
e/o per classe.
2.
Gli alunni, provvisti di pass
di riconoscimento, utilizzeranno ingresso separato.
3.
Poiché il servizio non contempla la presenza di personale educativo
specializzato di sostegno, non è prevista l’iscrizione al servizio degli
alunni diversamente abili.
Art. 10 – Norme di
comportamento
1.
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del personale educativo, dei
collaboratori e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una
convivenza civile.
2.
Le aule e i servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate
le più elementari norme di igiene e pulizia; in particolare tutti gli ambienti
preposti al servizio di pre/post scuola saranno lasciati in ordine al termine
delle attività.
3.
Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero
verificarsi tra gli alunni all'interno della scuola e negli spazi scolastici; in
casi estremi si provvederà alla risoluzione del contratto. Tutti devono poter
frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
4.
Ogni alunno è responsabile
dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida:
coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola
saranno invitati a risarcire i danni.
5.
E’ fatto divieto di circolare liberamente, senza autorizzazione del personale
educativo, nei locali scolastici non utilizzati dalle attività del pre/post
scuola; è vietato fare giochi violenti, pericolosi e particolarmente rumorosi.
6. Gli alunni sono
tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori
scolastici che, in unità numeriche adeguate, assicurano, con il personale
educativo, la sorveglianza degli alunni in ingresso, in uscita e per tutta la
durata del servizio.
Art. 11 – Fruitori del
servizio di pre/post scuola
1. Possono usufruire del servizio
di pre/post scuola tutti gli alunni della scuola appartenenti alle famiglie che
ne fanno richiesta sulla base di particolari e comprovate esigenze di lavoro.
Art. 12 – Contratto
scuola/famiglia
1. All’atto della richiesta le famiglie stipulano con la scuola regolare contratto che prevede:
Ø la documentazione comprovante la necessità di usufruire del servizio (autodichiarazione del genitore o certificazione del datore di lavoro);
la decorrenza giuridica ed economica e il termine del servizio offerto dalla scuola (dall’inizio delle attività didattiche fino al termine delle stesse -settembre/giugno-);
Ø le modalità di pagamento (pagamento bimestrale);
Ø il rispetto dell’orario di erogazione del servizio (cfr. art. 14);
Ø
la presa visione e l’accettazione
del regolamento con conseguente obbligo di rispetto dello stesso.
Art. 13 – Termini di
iscrizione
1. Le iscrizioni devono essere effettuate contemporaneamente all’iscrizione a scuola, quindi entro il 30 gennaio dell’anno scolastico precedente, affinché la scuola possa provvedere in tempo utile ad individuare il personale educativo adeguato in termini di unità.
2. La durata del contratto è
l’intero anno scolastico, ovvero dall’inizio delle attività didattiche fino
al termine delle stesse (settembre/giugno).
Art. 14 – Orario del servizio
1. Il servizio è espletato giornalmente, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.15 alle ore 8.15 (pre scuola) e dalle ore 13.15 alle ore 14.15 (post scuola).
2. Prima delle ore 7.15 e dopo le
ore 14.15 la scuola declina ogni responsabilità in ordine alla sorveglianza
degli alunni.
Art. 15 – Risoluzione del contratto
1. Può determinare la risoluzione del contratto:
Ø il mancato rispetto del regolamento;
Ø il mancato pagamento, oltre il 10° giorno dalla data prevista di scadenza, della quota bimestrale prevista o dell’iscrizione.
2. I posti che si dovessero rendere vacanti per risoluzione di contratto saranno occupati da altri richiedenti inseriti in lista di attesa.
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