REGOLAMENTO D'ISTITUTO


         ALLEGATO D      


CAPITOLO I

PERSONALE DOCENTE

Art.1 – Docenti impegnati nelle attività extracurricolari

1. Le attività extracurricolari saranno gestitite dai docenti in servizio nella scuola (laboratori e progetti speciali) e da personale docente esterno con  competenze professionali specifiche.

2. Tale personale esterno, sarà previsto per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

3. La scuola stipulerà con il personale esterno contratti di prestazione d'opera.

Art. 2 - Requisiti professionali

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso  alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento.

2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale della scuola e  sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con  uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e  sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

l'oggetto della prestazione;

la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;

il corrispettivo proposto per la prestazione.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art.4 - Determinazione del compenso

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto.

2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

3. Nella stipula dei contratti d'opera con esperti esterni il compenso da corrispondere per l'attività di insegnamento dell'esperto stesso dovrà essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattuale attribuito al docente interno (integrazione al regolamento Delibera C. di C. n. 3 del 4/12/2007).

Art.5 - Individuazione dei contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

Ø       curriculum complessivo del candidato;

Ø       contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;

Ø       pubblicazioni e altri titoli.

3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

Ø       livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

Ø       congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici  obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;

Ø       eventuali precedenti esperienze didattiche.

4. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

5.  Al termine delle indicate operazioni sarà stilata apposita graduatoria

Art.6 - Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede,  con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto,  alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

2. Nel contratto devono essere specificati:

Ø       l'oggetto della prestazione;

Ø       i termini di inizio e conclusione della prestazione;

Ø       il corrispettivo della prestazione;

Ø       le modalità di pagamento del corrispettivo;

Ø       le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili.

6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

7. E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

8. Ogni responsabile di attività extracurricolare avrà cura di documentare su di un registro, appositamente predisposto, la propria presenza, l’attività svolta e le eventuali verifiche periodiche.

Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

Ø       che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;

Ø       che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza  di altri impegni di lavoro;

Ø       di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 8 – Programmazione delle attività

1. Il personale docente cui viene conferito l’incarico provvederà a presentare all’inizio dell’anno scolastico una programmazione delle attività, richiedendo alla scuola il materiale e gli strumenti necessari.

CAPITOLO II

ALUNNI

Art. 9 – Organizzazione degli alunni

1. Gli alunni saranno organizzati opportunamente secondo la tipologia dell’attività e registrati su registri appositamente predisposti, al fine di verificarne assenze, ritardi o uscite anticipate.

2. Gli alunni impegnati nelle attività di gioco sport  utilizzeranno l’ingresso di via Galanti che consente l’accesso diretto alla palestra della scuola.

Art. 10 – Norme di comportamento

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del personale docente, dei collaboratori e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.

2. Le aule e i servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia; in particolare tutti gli ambienti scolastici preposti all’extracurricolare dovranno essere lasciati in ordine al termine delle attività.

3. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni all'interno della scuola e negli spazi scolastici; in casi estremi si provvederà all’esclusione dalle attività. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.

4. Ogni alunno  è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola saranno invitati a risarcire i danni.

5. E’ vietato fare giochi violenti, pericolosi e particolarmente rumorosi.

6. Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario di inizio delle attività,  il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che, in unità numeriche adeguate, assicurano, con il personale docente, la sorveglianza degli alunni in ingresso, in uscita e per tutta la durata delle attività.

7. Per i ritardi e le uscite anticipate degli alunni impegnati in attività extracurricolari si adotteranno le stesse norme  dell’orario curricolare:

Ø       giustifica del genitore o di chi ne fa le veci in caso di ritardo;

Ø       autorizzazione, su predisposto modello da ritirare in segreteria, del genitore o di chi ne fa le veci per le uscite anticipate.

8. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle attività. In caso di necessità i genitori dovranno venire a prelevare personalmente l’alunno, previa autorizzazione su preposto modello da ritirare in segreteria, o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento.

CAPITOLO III

FAMIGLIE

Art. 11 – Fruitori delle attività extracurricolari

1. Possono partecipare alle attività extracurricolari tutti gli alunni della scuola.

2. Per le attività laboratoriali e per i progetti speciali saranno i docenti della scuola ad individuare gli alunni; per le attività di gioco sport saranno le famiglie a scegliere la tipologia dell’attività e ad iscrivere i propri figli nei tempi fissati e secondo le modalità stabilite.

Art. 12 – Contratto scuola/famiglia

1. All’atto della richiesta le famiglie stipulano con la scuola regolare contratto che prevede:

Ø       la decorrenza giuridica ed economica e il termine dell’attività;

Ø       le modalità di pagamento (pagamento bimestrale);

Ø       la presa visione e l’accettazione del regolamento con conseguente obbligo di rispetto dello stesso.

Art. 13 – Termini di iscrizione

1. Le iscrizioni devono essere effettuate entro le date stabilite all’inizio dell’anno scolastico per ciascuna attività e non oltre i termini, affinché la scuola possa provvedere in tempo utile ad organizzare le proprie risorse.

Art. 14 – Orario del servizio

1. L’orario di ciascuna attività sarà comunicato tempestivamente e per iscritto alle famiglie prima dell’inizio delle stesse attività.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

1. Può determinare la risoluzione del contratto:

Ø     il mancato rispetto del regolamento;

Ø     ove previsto il versamento di un contributo economico, il mancato pagamento, oltre il 10° giorno dalla data prevista di scadenza, della quota bimestrale stabilita.

2. I posti che si dovessero rendere vacanti per risoluzione di contratto saranno occupati da altri alunni richiedenti inseriti in lista di attesa.


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