
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
ALLEGATO
D
Art.1 – Docenti impegnati nelle attività extracurricolari
1. Le attività extracurricolari saranno gestitite dai docenti in servizio nella scuola (laboratori e progetti speciali) e da personale docente esterno con competenze professionali specifiche.
2. Tale personale esterno, sarà previsto per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.
3.
La scuola stipulerà con il personale esterno contratti di prestazione d'opera.
1.
Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle
quali si renda necessario il ricorso alla
collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i
requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché
l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere
per accedere all'insegnamento.
2.
I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione
all'albo ufficiale della scuola e sul
proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
Art.
3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1.
All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta
formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel
programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono
essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con
uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e
sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più
opportuna.
2.
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle
domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché
l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve
essere specificato:
l'oggetto
della prestazione;
la
durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
il
corrispettivo proposto per la prestazione.
3.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego.
4.
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal
Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini
dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Art.4
- Determinazione del compenso
1.
I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui
al presente regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio
d'istituto.
2.
Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il
corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
3. Nella stipula dei contratti d'opera con esperti esterni il compenso da corrispondere per l'attività di insegnamento dell'esperto stesso dovrà essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattuale attribuito al docente interno (integrazione al regolamento Delibera C. di C. n. 3 del 4/12/2007).
1.
I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico
mediante valutazione comparativa.
2.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
Ø
curriculum complessivo del candidato;
Ø
contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica
individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
Ø
pubblicazioni e altri titoli.
3.
Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà
riferimento almeno ai seguenti criteri:
Ø
livello di qualificazione professionale e scientifica dei
candidati;
Ø
congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal
candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la
selezione;
Ø
eventuali precedenti esperienze didattiche.
4.
Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può
nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti
di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i
contratti.
5.
Al termine delle indicate operazioni sarà stilata apposita graduatoria
Art.6
- Stipula del contratto
1.
Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede,
con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il
presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto,
alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2.
Nel contratto devono essere specificati:
Ø
l'oggetto della prestazione;
Ø
i termini di inizio e conclusione della prestazione;
Ø
il corrispettivo della prestazione;
Ø
le modalità di pagamento del corrispettivo;
Ø
le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi
dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso
unilaterale.
3.
Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere
l'attività verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti
i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4.
La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione
esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera
intellettuale.
5.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore
all'anno scolastico e sono rinnovabili.
6.
Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7.
E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi
esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti
incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.
8.
Ogni responsabile di attività extracurricolare avrà cura di documentare su di
un registro, appositamente predisposto, la propria presenza, l’attività
svolta e le eventuali verifiche periodiche.
Art.
7 - Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
Ø
che non possono essere assegnate al personale dipendente per
inesistenza di specifiche competenze professionali;
Ø
che non possono essere espletate dal personale dipendente per
indisponibilità o coincidenza di
altri impegni di lavoro;
Ø
di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica
professionalità esterna.
Art.
8 – Programmazione delle attività
1.
Il personale docente cui viene conferito l’incarico provvederà a presentare
all’inizio dell’anno scolastico una programmazione delle attività,
richiedendo alla scuola il materiale e gli strumenti necessari.
Art. 9 – Organizzazione
degli alunni
1.
Gli alunni saranno organizzati opportunamente secondo la tipologia
dell’attività e registrati su registri appositamente predisposti, al fine di
verificarne assenze, ritardi o uscite anticipate.
2.
Gli alunni impegnati nelle attività di gioco sport
utilizzeranno l’ingresso di via Galanti che consente l’accesso
diretto alla palestra della scuola.
Art. 10 – Norme di
comportamento
1.
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del personale docente, dei
collaboratori e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una
convivenza civile.
2.
Le aule e i servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate
le più elementari norme di igiene e pulizia; in particolare tutti gli ambienti
scolastici preposti all’extracurricolare dovranno essere lasciati in ordine al
termine delle attività.
3.
Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero
verificarsi tra gli alunni all'interno della scuola e negli spazi scolastici; in
casi estremi si provvederà all’esclusione dalle attività. Tutti devono poter
frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
4.
Ogni alunno è responsabile
dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida:
coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola
saranno invitati a risarcire i danni.
5.
E’ vietato fare giochi violenti, pericolosi e particolarmente rumorosi.
6. Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario di inizio delle attività, il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che, in unità numeriche adeguate, assicurano, con il personale docente, la sorveglianza degli alunni in ingresso, in uscita e per tutta la durata delle attività.
7. Per i ritardi e le uscite anticipate degli alunni impegnati in attività extracurricolari si adotteranno le stesse norme dell’orario curricolare:
Ø giustifica del genitore o di chi ne fa le veci in caso di ritardo;
Ø autorizzazione, su predisposto modello da ritirare in segreteria, del genitore o di chi ne fa le veci per le uscite anticipate.
8.
Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del
termine delle attività. In caso di necessità i genitori dovranno venire a
prelevare personalmente l’alunno, previa autorizzazione su preposto modello da
ritirare in segreteria, o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che
dovrà essere munita di documento di riconoscimento.
Art. 11 – Fruitori
delle attività extracurricolari
1. Possono partecipare alle attività extracurricolari tutti gli alunni della scuola.
2. Per le attività
laboratoriali e per i progetti speciali saranno i docenti della scuola ad
individuare gli alunni; per le attività di gioco sport saranno le famiglie a
scegliere la tipologia dell’attività e ad iscrivere i propri figli nei tempi
fissati e secondo le modalità stabilite.
Art. 12 – Contratto
scuola/famiglia
1. All’atto della richiesta le famiglie stipulano con la scuola regolare contratto che prevede:
Ø la decorrenza giuridica ed economica e il termine dell’attività;
Ø le modalità di pagamento (pagamento bimestrale);
Ø
la presa visione e
l’accettazione del regolamento con conseguente obbligo di rispetto dello
stesso.
Art. 13 – Termini di
iscrizione
1. Le iscrizioni devono
essere effettuate entro le date stabilite all’inizio dell’anno scolastico
per ciascuna attività e non oltre i termini, affinché la scuola possa
provvedere in tempo utile ad organizzare le proprie risorse.
Art. 14 – Orario del
servizio
1. L’orario di
ciascuna attività sarà comunicato tempestivamente e per iscritto alle famiglie
prima dell’inizio delle stesse attività.
Art. 15 – Risoluzione del contratto
1. Può determinare la risoluzione del contratto:
Ø il mancato rispetto del regolamento;
Ø ove previsto il versamento di un contributo economico, il mancato pagamento, oltre il 10° giorno dalla data prevista di scadenza, della quota bimestrale stabilita.
2. I posti che si dovessero rendere vacanti per risoluzione di contratto saranno occupati da altri alunni richiedenti inseriti in lista di attesa.
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